
Una delle maggiori novità introdotte dal D.lgs 81/08, poi rafforzata nella sua valenza giuridica e novellata con lasub delega dal D.lgs 106/09, è la delega di funzioni in ambito prevenzionale. Ancorchè le fattispecie applicative siano state ben dettagliate all'interno dell'art. 16, con censeguente delimitazione degli ambiti di concessione, la Corte di Cassazione è interventa con le sentenze n. 44890 e n. 48295, rispettivamente del 20 e del 27 novembre u.s. stravolgendo quella che era l'originaria stesura dell'istituto.
Il citato art. 16, infatti, al comma d) prevede come elemento fondamentale che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Le sentenze citate hanno sancito la responsabilità del delegato alla sicurezza anche se è senza portafoglio di spesa a meno che non rifiuti la stessa delega.
Nel caso di specie i giudici di Piazza Cavour hanno rimarcato come il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega stessa.
Come più volte rimarcato all'interno dei citati decreti il principio di effettività assume ambiti applicativi sempre più ampi infatti, è stato rimarcarto come l’invalidità della delega - in base al richiamato principio impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude che lo stesso, che di fatto abbia svolto le funzioni delegate, non sia chiamato a risponderne.