Articolo 122 (coordinato con il D.lgs. 106/2009)
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’ ALLEGATO XVIII.
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