La definizione del D.Lgs. 494/96 è chiara: è lavoratore autonomo la
“persona fisica la cui attività professionale concorre alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Si fa presente quindi che anche il datore di lavoro che opera in
cantiere è da considerarsi lavoratore autonomo limitatamente alla
propria prestazione lavorativa svolta, per tutta la durata del
cantiere, senza la collaborazione di alcuno. Tale figura assumerà anche
la funzione di datore di lavoro nel momento in cui opererà, anche per
un unico evento, con la collaborazione di altri. In tal caso sarà
naturalmente tenuto, prima della esecuzione di qualsiasi lavoro, alla
redazione del POS, che dovrà essere sottoposto alla preventiva
approvazione da parte del CSE.
Riguardo al lavoratore autonomo “puro” (che non sia cioè anche datore di lavoro) si ritiene che egli debba essere in grado di svolgere autonomamente il proprio lavoro, con la piena libertà di decisione sulle modalità con cui operare nell’ambito però delle indicazioni contenute nel PSC e nel POS dell’impresa per la quale eventualmente opera come subappaltatore, fornitore in opera o noleggiatore a caldo, - ex art. 12 comma 3 del D.Lgs.494/96, nonché quelle fornite dal CSE o dal datore di lavoro dell’impresa per cui opera ex art. 7 D.Lgs. 494/96 ed art. 7 D.Lgs. 626/94; utilizzando attrezzature di lavoro e DPI secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, richiamato dall’art. 7 del D.Lgs. 494/96 e svolgendo la lavorazione senza “l’aiuto” di nessuno. In realtà sono ben pochi i lavori eseguibili da una sola persona.
E' invece frequente il caso in cui, dietro una facciata di formale
pluralità di “lavoratori autonomi”, si celi un’effettiva situazione di
rapporti di subordinazione fra chi da ordini e chi li esegue, fra
anziani e giovani, fra esperti ed “apprendisti”, fra padri e figli, ecc.
Nei casi suddetti si instaurano di fatto situazioni anomale, che i CSE
dell’opera dovranno “rifiutare” e che gli operatori di vigilanza
dovranno perseguire.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
1. Utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del
titolo III del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, curando la manutenzione
periodica delle stesse e assicurandone la conformità alle norme vigenti;
2. Utilizzano i dispositivi di protezione individuale (DPI) in
conformità alle disposizione del titolo IV del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed
adattandoli secondo le necessità;
3. Si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE.
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